Associazione Scacciapensieri


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Statuto


Associazione Costituita in data 24 maggio 2011 in Rivignano
Atto Registrato in Latisana il 09 giugno 2011 al n. 1322 serie 3 atti privati

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “SCACCIAPENSIERI” DI RIVIGNANO

1. ORDINAMENTO E SCOPO.-
1.1. E’ costituita con durata a tempo indeterminato l’associazione denominata “
SCACCIAPENSIERI” (in seguito “associazione”); ad essa possono partecipare tutti i simpatizzanti, di qualsiasi età che vogliano sostenere l’attività del sodalizio e che si impegnino a sostenere lo stesso.
1.2. La sede sociale è in Rivignano (UD) in via Leopardi, 2/a, Codice Fiscale 92018120300 e Partita Iva N 02663550305.- L’ubicazione della sede sociale viene decisa dal Consiglio Direttivo e non è da considerarsi variazione statutaria.-
1.3. L’associazione, che è apolitica e senza scopo di lucro può operare a livello locale, provinciale, regionale e nazionale e ha lo scopo di costituire una base per attività culturali, ricreative e popolari utilizzando le più svariate forme di arte, spettacolo, gioco, teatro, musica e canto ed intrattenimenti vari. L’associazione potrà organizzare sagre, feste paesane, altri tipi di manifestazioni, ivi comprese: gite, soggiorni e centri estivi, viaggi a carattere culturale e turistico, incontri di informazione e corsi di vario genere. Si prefigge inoltre di promuovere il territorio e le sue attività (di ogni genere) anche attraverso la stampa e l’edizione di pubblicazioni sia periodiche, comprese quelle internet, che librarie. Potrà svolgere la propria attività anche in collaborazione con altri Enti, Istituzioni ed Associazioni.
1.4. L’associazione ha quattro organi statutari: l’Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri.
2. PATRIMONIO SOCIALE.-
2.1. Il patrimonio sociale è costituito da tutti i materiali di proprietà dell'associazione, dalle retribuzioni ed elargizioni in denaro e quanto altro in qualsiasi forma o titolo pervengano all'associazione.-
2.2. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2.3. Il bilancio di esercizio, quello consuntivo per l'anno precedente e quello pre-ventivo per l'anno in corso, dovranno essere approvati entro il 30 aprile di ogni anno.-
2.4. Qualsiasi contributo pervenuto all' associazione dovrà essere impiegato solo per le finalità che la stessa si prefigge ai sensi del presente statuto.-
3. SOCI.-
3.1. Sono Soci dell’associazione tutti coloro (persone fisiche, giuridiche, Enti, Associazioni, Istituzioni), senza discriminazione alcuna, che richiedano di aderire all’associazione e che versano la quota sociale fissata di anno in anno dal Con-siglio Direttivo. Per i minorenni la richiesta dovrà essere inoltrata da uno dei genitori. La qualità di associato ed i relativi diritti e doveri non sono trasmissibili da parte dei soci.-
3.2. L'ammissione di nuovi Soci avviene previo pagamento della quota sociale an-nuale. Il Consiglio Direttivo, (con delibera insindacabile e voto della maggio-ranza dei consiglieri in carica), ha la facoltà di non ammettere a Socio dell’associazione persone che abbiano subito condanne giudiziarie definitive per reati di carattere penale e/o fiscale-amministrativo, e soggetti che palese-mente siano ostili e/o in aperto contrasto con le finalità dell’associazione. Nel caso di non ammissione di un socio, qualora questi avesse già versato la quota sociale, la stessa dovrà essergli interamente restituita.-
3.3. Il socio perde la qualità di associato ed i relativi diritti e doveri, con effetto immediato qualora non versi la quota sociale nelle modalità e nei tempi fissati ogni anno dal Consiglio Direttivo. Un socio può perdere la qualità di associato anche per dimissioni e/o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea dei Soci (in questo caso il socio può ricorrere al giudizio del Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla notifica della decisione e decade alla data del pronunciamento degli stessi Probiviri).-
4. L'ASSEMBLEA DEI SOCI.-
4.1. I soci sono convocati dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno me-diante avviso scritto contenente l'ordine del giorno. Tale avviso dovrà essere inviato con lettera ordinaria semplice (o a mezzo e.mail o fax) con anticipo di almeno dieci giorni sulla data dell'assemblea. Con l’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci si intende contestualmente messa a disposi-zione dei soci, che ne facciano esplicita richiesta scritta al Presidente, copia del bilancio o rendiconto economico finanziario, consuntivo e preventivo.-
4.2. L'assemblea delibera sui bilanci, o rendiconto economico finanziario, consun-tivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulle modifiche dello Statuto e su quant'altro demandato per Legge o Statuto.-
4.3. Hanno diritto a partecipare all'assemblea tutti i soci in regola con il versamen-to della quota associativa annuale.-
4.4. I soci impossibilitati a partecipare direttamente all’assemblea possono delega-re un altro socio (in regola con il precedente articolo) a rappresentarlo. Ogni socio comunque non può rappresentare più di un altro socio.-
4.5. Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni che hanno il diritto di partecipare all'assemblea e con un’anzianità di iscrizione di almeno 180gg. alla data dell’assemblea. I soci con età inferiore ai 18 anni non hanno diritto di voto.-
4.6. L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dallo Statuto e dall'Art. 21 del Codice Civile. Tali maggioranze sono conteg-giate sul numero effettivo degli aventi diritto di voto (scartando così, ad esempio, i minorenni).-
4.7. L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua mancanza dal Vice-presidente. La Presidenza dell’Assemblea dei Soci può essere demandata ad altra persona, non Socio del sodalizio, su richiesta del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Fun-gerà da segretario dell’Assemblea dei soci il segretario dell’associazione; in caso di votazioni verranno nominati due scrutatori scelti fra i soci presenti.
4.8. Spetta al Presidente dell'assemblea, con la collaborazione del segretario, veri-ficare il diritto dei presenti a partecipare all'assemblea stessa, ed alle eventuali votazioni relative.-
4.9. L'assemblea dovrà essere convocata anche su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei Soci aventi diritto di voto computati al giorno precedente quel-lo della richiesta o dai 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Tale richie-sta deve pervenire al Presidente dell’associazione per via postale e il timbro postale farà fede come data della richiesta stessa.- L’assemblea dovrà essere convocata entro 30gg. da tale data.
5. ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.-
5.1. Il Consiglio Direttivo composto come da Art. 5.1. di questo Statuto rimane in carica anni tre.-
5.2. L'elezione del Consiglio Direttivo avviene previa votazione a scrutinio segreto durante dell'assemblea ordinaria dei soci; partecipano all’elezione i soci aventi diritto al voto individuati all’Art.4.5 del presente Statuto; la votazione avviene senza presentazione di liste di candidati e ciascun soci può esprimere un massimo di preferenze pari a 6/10 del numero di consiglieri da eleggere.
5.3. Verranno quindi eletti membri del Consiglio Direttivo, sempre in base all'art. 5.1 di questo Statuto, i soci con maggior numero di preferenze. Nel caso più soci ottenessero lo stesso numero di voti sarà eletto il socio con anzianità asso-ciativa maggiore. In caso di ulteriore parità sarà eletto il socio anagraficamente più giovane.-
5.4. In caso di dimissioni o di decesso di uno o più membri del Consiglio Diretti-vo, il consiglio stesso provvederà a sostituirlo con la nomina per cooptazione. Le dimissioni contemporanee della maggioranza dei consiglieri comporta il decadimento di tutto il Consiglio Direttivo e il ricorso all’Assemblea dei Soci per la nomina dei nuovi consiglieri.
6. NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.-
6.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti composto come da Art. 6.1. di questo Statu-to rimane in carica anni tre.-
6.2. L'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti avviene previa votazione segre-ta durante i lavori dell'assemblea ordinaria dei soci. La votazione può avvenire senza presentazione di liste e ciascun socio può esprimere una sola prefe-renza;
6.3. Verranno quindi eletti membri del Collegio dei Revisori dei Conti, i soci che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. Nel caso più soci ottenesse-ro lo stesso numero di voti sarà eletto il socio che ha partecipato per il maggior numero di anni all’attività sociale quale socio dell’associazione.-
6.4. In caso di dimissioni o di decesso di uno o più membri del Collegio dei Revi-sori dei Conti, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirlo con il primo dei non eletti nella ultima votazione di rinnovo delle cariche sociali. Nel caso il numero dei non eletti non fosse sufficiente a coprire i posti vacanti, il consi-glio direttivo provvederà alla nomina per cooptazione salvo ratifica dell'as-semblea dei soci nella prima riunione successiva.-
7. NOMINA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.-
7.1. Il Collegio dei Probiviri composto come da Art. 7.1. di questo Statuto rimane in carica tre anni.-
7.2. L'elezione del Collegio dei Probiviri avviene previa votazione segreta durante i lavori dell'assemblea ordinaria dei soci. La votazione può avvenire senza presentazione di liste e ciascun socio può esprimere una sola preferenza.-
7.3. Verranno quindi eletti membri del Collegio dei Probiviri, sempre tenendo con-to degli art. 4.10.1 e 7.1 di questo Statuto, coloro che otterranno il maggior numero di preferenze. Nel caso più persone ottenessero sarà eletto quello più anziano in età.-
7.4. In caso di dimissioni o di decesso di uno o più membri del Collegio dei Pro-biviri, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirlo con il primo dei non e-letti nella ultima votazione di rinnovo di detta carica sociale. Nel caso il nume-ro dei non eletti non fosse sufficiente a coprire i posti vacanti, i membri rimasti in carica provvederanno alla nomina per cooptazione salvo ratifica dell'assem-blea dei soci nella prima riunione successiva. Se vi fossero le dimissioni con-temporanee della maggioranza dei membri del Collegio dei Probiviri, il Presi-dente dell'associazione provvederà a indire una nuova assemblea dei soci al fine di rieleggere tutto il collegio stesso.-
8. APPROVAZIONE DEI BILANCI O RENDICONTO ECONOMICO FI-NANZIARIO E ALTRE DECISIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.-
8.1. L'approvazione dei bilanci o rendiconto economico finanziario, consuntivo e preventivo, avviene a scrutinio palese, per alzata di mano, con maggioranza semplice dei presenti (in proprio o per delega) aventi diritto. Non hanno diritto di voto i membri del Consiglio Direttivo uscente.
8.2. Tutte le altre decisioni che l'assemblea dovesse prendere per votazione, saran-no a scrutinio palese per alzata di mano; l’approvazione avverrà con maggioranza semplice dei presenti (in proprio o per delega) ad eccezione delle tematiche diversamente previste da questo Statuto (ad esempio la modifica dello Sta-tuto ai sensi dell'Art. 8.2). Le votazioni sulle persone (ad esempio l'esclusione di un socio dall'associazione) dovranno essere prese a scrutinio segreto.-
9. IL CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE E FUNZIONI.-
9.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di cinque ad un massimo di undici persone individuate tra i Soci mag-giorenni in età (compresi quelli che non hanno diritto di voto). Il numero dei consiglieri viene determinato dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consi-glio Direttivo uscente, in base al numero degli iscritti all’associazione e in ba-se alle necessità attuative dei programmi dell’associazione.
9.2. Sono previste le seguenti cariche sociali: Presidente, vice-presidente, segreta-rio.
9.3. Il Consiglio Direttivo è eletto secondo l’articolo 4.8 e seguenti.
9.4. Spetta al Socio più anziano in età di convocare la prima riunione del rinnovato consiglio direttivo; tale riunione deve essere convocata entro trenta giorni dall'assemblea stessa e sarà presieduta dal consigliere anziano.-
9.5. Per l'assegnazione delle cariche sociali, il Consiglio Direttivo provvederà con votazione a scrutinio segreto con tante elezioni quante sono le cariche da asse-gnare nel seguente ordine: Presidente, Vice-presidente e segretario.-
9.6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente.-
9.7. Se sarà ritenuto, opportuno il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla coop-tazione di un numero massimo di tre Consiglieri Ausiliari che potranno anche non essere soci e che entreranno così a far parte del consiglio stesso, senza di-ritto di voto, potendo però assumere qualsiasi carica con esclusione di quella di presidente dell’associazione.
9.8. Il Consiglio Direttivo, inoltre, potrà provvedere alla nomina di un Presidente Onorario e di un massimo di due Consiglieri Onorari, anche questi non neces-sariamente soci, che possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto. I titoli di Presidente Onorario e Consigliere Onorario deca-dono per rinuncia dell'interessato o in occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo -
9.9. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga oppor-tuno o su richiesta di almeno 2/3 dei suoi membri e, comunque, almeno ogni mesi sei.-
9.10. La convocazione del Consiglio Direttivo dovrà avvenire in forma scritta (an-che con forme elettroniche di invio) con preavviso di almeno cinque giorni contenente l'ordine del giorno.-
9.11. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e, solo in casi di necessaria urgenza, può anche esercitare tutti i poteri del Consiglio Direttivo. Solo in ca-so di temporanea assenza o impedimento del Presidente, il Vice-presidente può, in casi di necessaria urgenza, esercitare tutti i poteri del Presidente. Le decisioni e/o iniziative od azioni così assunte dal Presidente (o Vice-presidente) dovranno però essere ratificate entro quindici giorni dall’assunzione delle stesse; tale ratifica è assunta dal Consiglio Direttivo con maggioranza semplice. Il Presidente (o Vice-presidente) si assume ogni re-sponsabilità rispondendo personalmente, anche in solido, di eventuali sue de-cisioni e/o azioni che poi non vengano ratificate dal Consiglio Direttivo.-
9.12. Le riunioni del Consiglio Direttivo non sono aperte al pubblico; pertanto vi possono partecipare solo i consiglieri eletti e le persone nominate ai sensi degli art.5.7 e 5.8. di questo Statuto. Su esplicito invito del Consiglio Direttivo potranno essere invitati a partecipare a riunioni del Consiglio stesso i Revisori dei Conti ed anche altre persone non necessariamente soci dell’associazione.-
9.13. Spetta al Consiglio Direttivo conferire ogni incarico che venga ritenuto oppor-tuno per il supporto di tutte le attività inerenti le finalità associative.-
9.14. Il Consiglio Direttivo può in qualsiasi momento ed insindacabilmente revocare le nomine effettuate ai sensi degli art. 5.7 e 5.8 o ritirare gli incarichi conferiti secondo l’ art.5.13., motivando comunque la decisione entro 30 giorni dall’assunzione della stessa.-
9.15. La carica di Consigliere (e di conseguenza di Presidente, Vice-Presidente e Segretario) è incompatibile con la carica di Sindaco, Consigliere Comunale e/o Assessore Comunale dei Comuni di Rivignano, Teor e Pocenia, e con ogni altra carica politico-amministrativa riguardante il territorio soprainidacato (Pro-vincia, Regione o Stato).-
10. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.-
10.1. Per la revisione dei conti è costituito un apposito Collegio composto da tre membri, tutti maggiorenni in età, soci dell'associazione.-
10.2. Il Collegio si riunirà ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga oppor-tuno e comunque almeno una volta all'anno, in prossimità dell'assemblea ordinaria dei soci, per la revisione congiunta dei conti in funzione dell’elaborazione del bilancio. La revisione dei conti potrà avvenire anche in forma disgiunta. Ad ogni revisione, ciascun revisore che l'ha effettuata, dovrà firmare il registro delle annotazioni delle revisioni dei conti riportando even-tuali annotazioni relative al controllo.-
10.3. Il Collegio dovrà altresì riunirsi entro trenta giorni dall'assemblea in cui è stato nominato per eleggere il suo Presidente.-
10.4. Il Collegio, a cura del Presidente, terrà apposito registro su cui annotere tutte le revisioni congiunte e disgiunte con relative osservazioni.-
10.5. Il Presidente del Collegio ha l'obbligo di riferire sulla revisione dei conti all'Assemblea dei Soci in occasione delle votazioni per l'approvazione dei bi-lanci.-
11. COLLEGIO DEI PROBIVIRI.-
11.1. Per le controversie che dovessero sorgere fra i Soci in merito all'attività sociale e alla conduzione dell'associazione o relativamente ai rapporti tra stessi Soci è costituito il Collegio dei Probiviri composto da tre membri, tutti maggiorenni in età, preferibilmente non soci dell’associazione.-
11.2. Il Collegio si riunirà solo su richiesta del Consiglio Direttivo o di singoli soci o di gruppi di essi; la richiesta dovrà pervenire in forma scritta, indirizzata al Collegio dei Probiviri ed inviata presso la sede sociale per via postale. Il timbro postale farà fede come data della richiesta stessa. Il Presidente del Collegio convocherà la riunione dello stesso entro ventuno giorni dalla data di richie-sta.-
11.3. Il Collegio dovrà altresì riunirsi entro trenta giorni dall'assemblea in cui è stato nominato per eleggere il suo Presidente.-
11.4. Il Collegio delibera senza formalità di procedure tenendo presente lo Statuto vigente e lo spirito con cui l'associazione opera. Tiene a cura del proprio Pre-sidente un apposito registro su cui annota tutte le riunione e le relative deliberazioni che dovranno di volta in volta essere sottoscritte dai suoi membri.-
11.5. Il Presidente del Collegio ha l'obbligo di riferire in forma scritta in merito alle decisioni prese dal Collegio stesso; tale informazione dovrà essere rivolta al Presidente del Consiglio Direttivo e, alla prima occasione, all'Assemblea dei Soci .-
12. LO STATUTO E SUE MODIFICHE.-
12.1. Lo Statuto è lo strumento che regola l'attività sociale. Il suo rispetto sta alla base della buona conduzione dell'associazione.-
12.2. Le modifiche allo Statuto potranno avvenire solo per mezzo dell'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria, che si esprimerà con votazione pa-lese, su proposte che possono venire sia da parte del Consiglio Direttivo che di un singolo socio. Affinché le votazioni siano valide è necessaria la presenza all'assemblea di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; le deci-sioni verranno assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti (in proprio o per delega) aventi il diritto al voto.-
12.3. In caso di modifica dello statuto è compito del Presidente e del Consiglio Di-rettivo provvedere alla registrazione delle modifiche nei modi previsti dalla Legge.-
12.4. Copia del presente Statuto rimane sempre a disposizione di tutti i soci presso la sede sociale.-
13. CLAUSOLA COMPROMISSORIA.-
13.1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci relativamente all'interpre-tazione del presente Statuto o nello svolgimento del rapporto associativo, sa-ranno sciolte dal Collegio dei Probiviri, che funzionerà da Collegio arbitrale. Gli arbitri giudicheranno senza formalità di procedure, "pro bono et aequo" ed il loro lodo sarà inappellabile. L'adesione al presente Statuto da parte dei soci comporta accettazione della presente clausola compromissoria e per tanto ri-nuncia ad adire all'autorità giudiziaria ordinaria.-
13.2. Il ricorso di un socio all'autorità giudiziaria ordinaria comporterà l'estromis-sione del socio stesso dall' associazione.
14. DISPOSIZIONI FINALI
14.1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato all'Assemblea dei Soci con la stessa maggioranza prevista per le modifiche allo Statuto.-
14.2. L'assemblea, in caso di scioglimento dell'associazione, provvederà altresì alla nomina di tre liquidatori e delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio che comunque dovrà andare a favore della Parrochia di Rivignano o, in secondo luogo, in beneficienza a favore di istituzioni analoghe, eventualmente senti-to l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della L.n°662 del 23.12.1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.-
14.3. Per tutto quanto in questo Statuto non venga specificato si fa riferimento al Codice Civile.-

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